SCUOLA DI FORMAZIONE IN NATUROPATIA DAL 1979

 

Legislazione sulla Naturopatia

Scuola di Formazione in Naturopatia dal 1979

Per quanto riguarda l’Italia

Molte sono state le proposte di legge presentate nel corso degli anni sia al Parlamento che al Senato della Repubblica relative alle medicine alternative o complementari, alle discipline olistiche o ad altre metodiche denominate in diverso modo. Essendo cambiata la situazione politico-sociale è difficile stimare quali siano da tenere in considerazione, per cui rimandiamo il lettore interessato ai siti del Parlamento e del Senato della Repubblica Italiana: https://www.camera.it/leg17/1; https://www.senato.it/home.

Inoltre, riportiamo quelli che stimiamo siano i documenti più significativi per comprendere l’iter legislativo che nel corso del tempo ha visto partecipe la Naturopatia.

DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 206

“Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonchèdella direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone …”.(Fonte: G.U. n. 261 del 9 novembre 2007 – Supplemento ordinario n. 228)

DISEGNO DI LEGGE 3 maggio 2010, n. 2152

“Norme in materia di regolamentazione della figura di operatore sanitario naturopata”.(Fonte: Senato della Repubblica, XVI Legislatura)

ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ 2004

“Linee guida per lo sviluppo dell’informazione al consumatore sull’utilizzo appropriato della medicina tradizionale, complementare e alternativa”. [estratto] (Fonte: n.d.)

ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ 8 novembre 2008

ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ 8 novembre 2008 “Congresso dell’OMS sulla Medicina Tradizionale: dichiarazione”. (Fonte: n.d.)

La situazione europea della Naturopatia

Germania

Esistono dal 1939 gli Heilpraktiker, assimilabili ai naturopati. La legge sull’esercizio professionale dell’arte medica senza nomina – (legge sugli Heilpraktikerdel 17 febbraio 1939 Reichsgesetzblatt I, pag. 251), consente ad essi uno status giuridico al pari dei medici. Esistono tuttavia restrizioni su atti medici specifici.

Regno Unito

La maggior parte dei naturopati opera in base al diritto consuetudinario, che consente a ciascuno di esercitare tutte le attività non contemplate nel Codice. Sono state istituite associazioni professionali che hanno stabilito regole per l’esercizio della naturopatia e il codice deontologico, e che grazie alle loro scuole contribuiscono in ampia misura a creare e a mantenere alti livelli di preparazione. Ai naturopati è consentito firmare i certificati di malattia o di inabilità al lavoro proficuo, che il Ministero della sanità riconosce alla stessa stregua di quelli rilasciati dai medici.

Belgio

È vigente la legge del 29 aprile 1999 attiva dal novembre 1999 e il decreto reale attuativo 4 luglio 2001 relativo al riconoscimento delle organizzazioni professionali di coloro che esercitano una pratica non convenzionale o ritenuta tale nell’ambito della medicina. Gli operatori che non sono anche medici allopatici debbono ottenere una diagnosi formulata da un medico allopatico prima di iniziare il trattamento. Se il paziente decide di non consultare un medico allopatico prima di rivolgersi ad un operatore MNC deve dichiararlo per iscritto.

Svizzera

È stato vinto un referendum popolare che consente agli operatori non medici o «terapisti complementari» l’esercizio delle CAM/MNC. Dopo il referendum le CAM sono entrate nel comparto sanitario nazionale.

Ungheria

Sono vigenti il decreto governativo 40/1997 (IV 5) Korm. R. sulla medicina naturale e il decreto del Ministero del welfare 11/97 (V 28) su alcuni aspetti della pratica della medicina naturale. Questi due decreti in maniera chiara e ufficiale integrano medici allopatici e medici non allopatici o naturopati che praticano CAM/MNC nel sistema sanitario nazionale. I decreti sono attivi dal 1º luglio 1997.

Portogallo

Sono vigenti il decreto governativo 40/1997 (IV 5) Korm. R. sulla medicina naturale e il decreto del Ministero del welfare 11/97 (V 28) su alcuni aspetti della pratica della medicina naturale. Questi due decreti in maniera chiara e ufficiale integrano medici allopatici e medici non allopatici o naturopati che praticano CAM/MNC nel sistema sanitario nazionale. I decreti sono attivi dal 1º luglio 1997.

Spagna

La Catalogna in particolare ha approvato nel febbraio del 2007 una legge che ricalca la legge del Portogallo, e che consente l’esercizio delle CAM ai non medici.

Olanda

Il 9 novembre 1993, la legge Individual Health Care Professions Act, ha autorizzato gli operatori non allopatici alla pratica della medicina complementare. La nuova legge è effettiva dal 1º dicembre 1997 ed equipara lo status legale dei praticanti MNC a quello dei paramedici: possono praticare la medicina ad esclusione di specifici atti medici, a meno che essi non vengano praticati sotto la supervisione di un medico allopatico.

Norvegia

Dal 2003, è stata varata la legge 27 giugno 2003, n. 64, sulle discipline complementari, che sancisce il riconoscimento degli operatori non medici similmente al modello anglosassone associativo. La legge norvegese pone in ogni caso un limite generale, che consiste nel riservare il trattamento e la cura delle malattie gravi per la salute del paziente, o pericolose per la salute pubblica, soltanto al personale facente parte del sistema sanitario pubblico.

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